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Pratiche Amministrative

Messa in Esercizio Impianto Ascensore e Dichiarazione di Rispondenza alla Legge 13/89

A decorrere dal 30.12.2010 è entrato in vigore il D.P.R. n.214 del 5 ottobre 2010 regolamento recante modifiche al D.P.R. n.162 del 30/04/1999 per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

Il comune di Roma ha pubblicato una guida che riporta e fornisce i documenti da presentare successivamente all’installazione di un impianto elevatore, e in particolare per:

  • ASCENSORI
  • APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s)
  • MONTACARICHI per il trasporto di sole cose

Il proprietario dello stabile o il legale rappresentante della proprietà (l’Amministratore del Condominio), dopo aver fatto installare un elevatore e prima di metterlo in funzione, deve inviare all’Amministrazione Capitolina la comunicazione della messa in esercizio ai sensi art.12 del DPR n. 162 del 1999 come modificato dal DPR n. 214 del 2010.

Tale comunicazione, che dovrà essere protocollata presso la competente autorità comunale, dovrà essere accompagnata da una serie di documenti, tra cui la dichiarazione di rispondenza alla Legge 13 del 09/01/1989  (prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche) prodotta in originale da tecnico abilitato.

La mancata comunicazione di messa in esercizio comporta l’utilizzo di un impianto abusivo e dunque il rischio di incorrere in pesanti sanzioni civili e penali per la proprietà e quindi per l’Amministratore.

 

Tabelle Millesimali

Le tabelle millesimali rappresentano gli strumenti di ripartizione delle spese che individuano il valore della singola unità immobiliare in relazione alle parti comuni dello stabile in misura, definita dalla legge, millesimale (art. 68 disp. att. c.c.). Il valore di cui parliamo riguarda solo il posizionamento dell’unità immobiliare dell’edificio condominiale. Vari sono i parametri cui bisogna fare riferimento per determinare questo valore come, ad esempio, la metratura, il piano, l’esposizione a sud o nord, ecc. Si tratta di tutta una serie di parametri che non comprendono le modifiche che ogni condomino può andare ad apportare al proprio appartamento.

Seppur la redazione delle tabelle millesimali non è attività riservata ad una specifica categoria, vista l’importanza che riveste nella vita amministrativa del condominio, è bene affidarsi a professionisti esperti.