Antincendio nelle Autorimesse non Superiori a 300m2: Quali Obblighi Ci Sono?

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In data 15 maggio 2020 è stata emanata la nuova regola tecnica verticale RTV V.6, appendice del codice di prevenzione incendi in vigore dal 19 Novembre 2020.  La stessa dovrà essere utilizzata per la progettazione antincendio delle autorimesse con superficie superiore a 300 m2. Contestualmente è stato abrogato il D.M. 01 Febbraio 86 “norme di sicurezza antincendi per la costruzione di autorimesse e simili”  che dava indicazioni anche per autorimesse considerate “sotto soglia”.

Allora cosa  fare se oggi dobbiamo adeguare un’autorimessa con superficie inferiore a 300 m2?

Il “buco” normativo è stato colmato con l’emanazione della Circolare del Ministero dell’Interno n. 17496 del 18 Dicembre 2020 recante “Requisiti tecnici antincendio per autorimesse non superiore a 300 m2

Quindi anche le autorimesse “sotto soglia” devono essere adeguate secondo i criteri tecnici antincendio previsti nella vigente normativa di cui pubblichiamo un estratto di seguito:

Ai fini dell’applicazione della presente linea guida, si deve far riferimento alle definizione contenute nei capitoli G.1 e V.6 del DM 03/08/2015 e s.m.i.

1. Classificazione delle “autorimesse sotto soglia”

  • A1 – Autorimesse di superficie1 fino a 100 m2
  • A2 – Autorimesse di superficie superiore a 100m2 e fino a 300 m2

2. Requisiti minimi “Autorimesse A1”

a. La classe di resistenza al fuoco per le strutture portanti e di compartimentazione delle autorimesse non isolate deve essere ≥ a 30; per le autorimesse isolate la classe di resistenza al fuoco delle strutture portanti e di compartimentazione deve essere ≥ a 15; per quelle isolate fuori terra è sufficiente che l’autorimessa sia realizzata con strutture incombustibili.

b. Le eventuali comunicazioni con locali a diversa destinazione, in prevalenza non aperti al pubblico, devono essere realizzate almeno con porta metallica piena; tale prescrizione non si applica ai locali classificati TM12 al paragrafo V.6.3 del D.M. 3 Agosto 2015 e s.m.i. (es. cantine).

c. Le eventuali comunicazioni con locali a diversa destinazione, in prevalenza aperti al pubblico, devono essere realizzate con porte almeno E30.

d. Le aperture di smaltimento fumi e calore, realizzate con qualunque tipologia di impiego3, devono avere una superficie utile minima complessiva non inferiore a 1/40 della superficie lorda dell’autorimessa e devono aprirsi su spazio a cielo libero.

e. Il sistema delle vie d’esodo deve consentire agli occupanti dell’autorimessa di raggiungere autonomamente un luogo sicuro, anche in relazione alle loro specifiche necessità. A tal fine si può far riferimento alle modalità indicate dal D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. al Capitolo S.4, paragrafo S.4.9.

f. Se l’accesso avviene tramite montauto, senza persone a bordo, l’apparecchio elevatore deve essere dotato di un dispositivo che consente al piano di carico di riallinearsi automaticamente al piano di riferimento in caso di mancanza di alimentazione elettrica.

g. Se l’accesso avviene tramite montauto con persone a bordo, devono essere adottate tutte le misure indicate nel D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. – V.6 paragrafo V.6.5.8.

h. Gli impianti tecnologici e di servizio, compreso l’eventuale montauto, devono essere progettati, realizzati e gestiti secondo la regola d’arte e in conformità alla regolamentazione vigente.

i. Nelle autorimesse destinate al ricovero di un numero di veicoli > di 3 deve essere installato almeno un estintore di incendio di capacità estinguente minima pari a 21A 89B.

3. Requisiti minimi “Autorimesse A2”

a. Devono essere rispettati i requisiti minimi previsti per le “Autorimesse A1”.

b. Le eventuali comunicazioni con locali a diversa destinazione devono essere realizzate con porte E30; tale prescrizione non si applica ai locali classificati TM1 al punto V.6.3. del D.M. 3 agosto 2015.

c. Eventuali vie di esodo unidirezionali (corridoi ciechi) devono avere una lunghezza massima di 30m.

d. La larghezza delle vie di esodo orizzontali non deve essere inferiore a 800mm.


1 Superficie complessiva dell’autorimessa (D.M. 03/08/2015 e s.m.i. – Capitolo V.6 – Paragrafo V.6.2, c.2): superficie lorda dell’autorimessa al netto delle pertinenze compartimentate (La superficie complessiva dell’autorimessa è data dalla somma delle superfici delle aree destinate al ricovero e alla sosta ed alla manovra di veicoli e dalle eventuali aree destinate ai servizi annessi all’autorimessa e dalle aree TM1 non compartimentate). Per la definizione di “Superficie lorda” si faccia riferimento al paragrafo G.1.7, punto 9 del D.M. 03/08/2015 e s.m.i.

2 TM1 (D.M. 03/08/2015 e s.m.i. – Capitolo V.6 Paragrafo V.6.3) – depositi di materiale combustibile, con esclusione di sostanze o miscele pericolose, con carico di incendio specifico qf ≤ 300 MJ/m2 e superficie lorda ≤ 25 m2 (es.: aree o locali destinati a depositi di civile abitazione)

3 SEa, SEb, SEc, SEd, SEe (Tabella S.8.4 – Capitolo S.8 – D.M. 3 Agosto 2015 e s.m.i.)

e. La larghezza delle vie di esodo verticali non deve essere inferiore a 900mm; tale prescrizione non si applica alle vie di esodo verticali ridondanti, comprese eventuali scale interne alle unità abitative comunicanti direttamente con l’autorimessa.

f. Devono essere installati estintori di capacità estinguente minima pari a 21A 89B distribuiti in modo che, da ciascun punto dell’area protetta, il percorso massimo per raggiungere il più vicino non sia superiore a 30m.

g. Le singole aperture di smaltimento fumi e calore, che concorrono alla superficie utile minima complessiva (non inferiore a 1/40 della superficie lorda dell’autorimessa), devono essere ciascuna di superficie utile minima non inferiore a 0,1 m2.

4. Gestione della Sicurezza

Nelle autorimesse è vietato:

– Il deposito di fluidi infiammabili o carburante, in quantità significative, e il loro travaso;

– La presenza e l’impiego di sostanze o miscele pericolose in quantità significative;

– Il parcamento ai piani interrati di veicoli alimentati a GPL privi di sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01;

– Il parcamento, ai piani a quota inferiore a -6m, di veicoli alimentati a GPL, anche se muniti del sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01.

5. Indicazioni aggiuntive di sicurezza antincendio

Qualora siano installati particolari attrezzature o impianti che possano comportare il deposito o il rilascio di quantitativi non trascurabili di sostanze infiammabili o pericolose, deve essere effettuata una specifica valutazione del rischio conseguente per l’adozione delle misure di prevenzione, protezione e gestionali. Un utile riferimento per l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici è costituito dalla Circolare n.2 del 5/11/2018, prot. n. 15000 della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.

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