DICO o DIRI? Chiariamo le differenze

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Quando si presenta la necessità di eseguire dei lavori su un immobile, oppure di venderlo o di affittarlo, bisogna adempiere a una serie di osservanze burocratiche; alcune di queste riguardano gli impianti che sono presenti nell’edificio, come l’impianto elettrico, quello del gas, quello del riscaldamento etc.
Ogni impianto che viene realizzato oggi, ovvero quelli esistenti, devono rispettare quanto previsto dal D.M. 37/081 che riguarda la sicurezza dello stesso. Per certificare che un impianto è “a norma di legge”, la normativa italiana richiede che l’impresa installatrice, al termine dei lavori, rilasci la Dichiarazione di Conformità (DI.CO.), mentre in casi specifici, questo documento può essere sostituito dalla Dichiarazione di Rispondenza (DI.RI.).

La Dichiarazione di Conformità (DICO)2 ha fatto la sua comparsa nel 1990 con l’emanazione della L. 46/90, ed è un documento che certifica a norma di legge l’impianto realizzato. La stessa viene redatta sempre in caso di installazione di un nuovo impianto o di modifica di quello già esistente e viene rilasciata dal titolare dell’impresa installatrice.

In conclusione, la Dichiarazione di Rispondenza (DI.RI.) sostituisce la Dichiarazione di Conformità (DI.CO.), solamente quando la Di.Co originale non è reperibile e solo per impianti installati dal 1990 al 2008; per quelli realizzati prima, non viene richiesto nessuno dei certificati, mentre dopo il 2008 viene sempre e solo richiesta la Dichiarazione di Conformità.


1 Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37:
Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.

2 Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37:
Art. 7. Dichiarazione di conformità

1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all’articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all’allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all’articolo 5.
2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice l’elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d’opera.
3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l’attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all’articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell’impianto.
4. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all’articolo 3, comma 3, secondo il modello di cui all’allegato II del presente decreto.
5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II può essere modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.

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