Fotovoltaico in Condominio: Come Fare?

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Secondo l’articolo 1122 bis è consentita l’installazione di impianti fotovoltaici destinati al servizio di singole unità del condominio su ogni superficie idonea comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato.

In caso di necessarie modifiche delle parti comuni, l’interessato dovrà darne comunicazione all’amministratore, indicando l’entità e le modalità di esecuzione degli interventi.

Ogni condòmino può dunque installare un impianto fotovoltaico sul tetto o sulla terrazza comune dell’edificio, senza autorizzazione assembleare, informando preventivamente l’amministratore di condominio.

Il condòmino deve inoltre garantire che tale intervento non risulti una minaccia alla stabilità dell’edificio, non influisca sul decoro architettonico e non impedisca ad altri l’installazione di un impianto proprio.

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