Il Responsabile dei Lavori

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Il seguente articolo nasce per rispondere alle numerose lacune e dubbi che puntualmente sorgono quando si vuole analizzare la figura del Responsabile dei Lavori.
Nel dettaglio, si procederà brevemente con il riassumere i caratteri generali del Responsabile dei Lavori, giungendo poi ad analizzare numerosi aspetti, forse meno conosciuti, che caratterizzano questo ruolo.

In passato la figura del Responsabile dei Lavori non era ben tipizzata nel nostro ordinamento e tendeva a coincidere con il Progettista per la fase di progettazione dei lavori e con il Direttore dei Lavori per la fase esecutiva.

Con il D.lgs. n. 81/2008 si è assistito ad un vero e proprio riconoscimento del ruolo nel cantiere.
In particolare, l’art. 89, al comma c), stabilisce che: “il Responsabile dei Lavori è il soggetto che può essere incaricato dal Committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto”. Infatti, in caso di mancata designazione del Responsabile dei Lavori, lo stesso coincide con il Committente.

Nell’ambito degli Appalti Pubblici il Responsabile dei Lavori coincide con il “responsabile del procedimento” e dovrà perciò possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato.
In ambito privato invece è venuto meno il requisito professionale.

Per lo svolgimento delle attività del R.L. non è necessaria una specifica idoneità, tuttavia il buon senso, suggerirebbe comunque di nominare un esperto, sia per garantire un migliore adempimento degli obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro, sia per evitare ogni responsabilità del Committente in merito alla “culpa in eligendo” e alla “culpa in vigilando”.

Nel momento in cui il Responsabile dei Lavori riceve ed accetta l’incarico conferitogli, allo stesso spettano tutti gli obblighi che normalmente ricadrebbero in capo al Committente, così come stabilito dall’art. 93, comma 1: “il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al Responsabile dei lavori”.
Nondimeno, è importante sottolineare anche che la nomina del Responsabile dei Lavori non solo debba essere eseguita in forma scritta, ma risulta fondamentale che l’incarico dato venga redatto sotto forma di vera e propria delega; se ciò non avvenisse, il Committente potrebbe correre il rischio di dover rispondere comunque delle responsabilità poste in capo allo stesso.

I compiti assegnati al Responsabile dei Lavori, in riferimento a quanto indicato nel D.lgs. n. 81/2008, riguardano la fase di progettazione, l’individuazione dell’impresa affidataria dei lavori e la valutazione durante l’esecuzione dell’opera.
In ogni caso, rimane in capo al delegante l’obbligo di verifica del corretto espletamento delle funzioni trasferite, mediante verifiche e controlli ex art. 30, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008.
Al Committente è poi sempre imputabile, eventualmente, la culpa in eligendo, per aver affidato l’incarico a persone non idonee e prive delle necessarie competenze e conoscenze.

In ambito condominiale nella forma di contratto d’appalto o d’opera e nei lavori edili, i protagonisti sono:

  • il Committente: soggetto per conto del qual l’intera opera viene realizzata,
  • l’Amministratore: coincide con il Committente nel caso di lavori nel Condominio,
  • il Responsabile dei Lavori: soggetto incaricato dal Committente della progettazione o del controllo dell’esecuzione dell’opera.

La normativa non vieta che questi ruoli siano ricoperti da un unico soggetto. Tuttavia è difficile che l’Amministratore, oltre ad essere Committente, assuma anche il ruolo di Responsabile dei Lavori poiché comporta grandi responsabilità sia di natura penale che civile. Tale figura deve inoltre possedere delle conoscenze tecniche ed una professionalità tale da consentire il rispetto delle previsioni dell’81/08.

È buona regola quindi nominare il Responsabile dei Lavori nel caso in cui il Committente non abbia le capacità professionali per rispettare tutti gli obblighi a lui imposti dalla normativa e nel caso in cui l’opera sia commissionata da più committenti, ovvero nel caso di un condominio.

Nella fase di progettazione, il responsabile dei lavori deve pianificare le varie fasi dei lavori e la loro durata attenendosi alle misure generali di tutela indicate nell’art. 15 del dlgs 81/2008, come la valutazione dei rischi, la programmazione della prevenzione, l’informazione e formazione dei lavoratori, il controllo sanitario. Dovrà inoltre prevedere le misure di protezione collettiva e uso dei DPI, oltre le misure di emergenza per primo soccorso, antincendio, ecc.

Nei cantieri dove sono presenti più imprese esecutrici, il responsabile dei lavori designa il Coordinatore per la Progettazione (CSP) e il Coordinatore per l’Esecuzione (CSE).

Una volta assegnati i rispettivi incarichi, il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del CSP e quello del CSE per l’esecuzione dei lavori, nominativi che dovranno essere riportati nell’apposito cartello di cantiere.

Il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo deve:

  • verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici, nonché dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da eseguire nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno. Tale requisito viene soddisfatto attraverso la presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi:
    • del certificato di iscrizione alla Camera di commercio;
    • del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
    • di autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII;
  • chiedere alle imprese esecutrici:
    • dichiarazione dell’organico medio annuo corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle casse edili;
    • contratto collettivo applicato;
  • trasmettere all’amministrazione concedente e prima dell’inizio dei lavori:
    • copia della notifica preliminare;
    • documento unico di regolarità contributiva (DURC);
    • dichiarazione attestante l’avvenuta verifica dell’idoneità tecnico professionale;
    • dichiarazione dell’organico medio annuo.

Una buona organizzazione del lavoro è quindi dettata, in primo luogo, da una corretta gestione della documentazione di cantiere che deve essere sempre aggiornata e in regola con gli adempimenti normativi per evitare sanzioni.

Sino ad ora si è parlato in via quasi esclusiva del Responsabile dei Lavori.
Tuttavia, è necessario analizzare anche la figura del Committente, in quanto entrambe sono estremamente legate l’una all’altra. Riprendendo l’art. 89 del D.lgs. n. 81/2008, al comma 2, vi è la seguente definizione:
il committente è il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto”.

Come si può dunque evincere, egli è il soggetto per conto del quale vengono effettivamente realizzati i lavori.

Se l’immobile oggetto dei lavori fosse di un UNICO PROPRIETARIO sia esso un edificio o un appartamento, non ci sarebbero particolari criticità nell’individuare il Committente. Tuttavia, le cose non risultano così semplici nell’ambito dei lavori riguardanti un Condominio che per sua natura presenta più proprietari.
In tal caso, chi dovrebbe essere il committente dell’opera?
Chi dovrebbe rispondere nel caso in cui avvenga un incidente nel cantiere da cui si determina un infortunio sul lavoro?

In soccorso a questi dubbi viene la Circolare del Ministero del Lavoro n.41/1997 la quale stabilisce che: “il committente deve essere una persona fisica, in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili.  Pertanto, nell’ambito delle persone giuridiche pubbliche o private, tale persona deve essere individuata nel soggetto legittimato alla firma dei contratti di appalto per l’esecuzione dei lavori”.

Se si parla di un condominio senza Amministratore il Committente sono tutti i condòmini con lo stesso livello di responsabilità.
Se invece si tratta di un condominio con Amministratore, le cose appaiono meno semplici.

Risulta palese che il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata sia il Condominio, inteso come l’insieme di tutti i condòmini, i quali non solo ricevono il beneficio, ma votano a favore per l’esecuzione dei lavori. Tuttavia, è compito dell’Amministratore dare seguito alla delibera assembleare diventando per questo motivo il Committente di fatto.

Alla luce di quanto indicato risulta chiaro che nella quasi totalità dei casi è l’Amministratore di condominio il Committente dei lavori. È quindi chiarito che l’Amministratore di Condominio può assumere la veste di Responsabile dei Lavori e vedersi riconosciuto un compenso per questa sua attività, purché sia un professionista fornito di adeguate competenze ed in grado di poter emettere regolare fattura che corrisponderà ad un importo variabile in misura percentuale sul valore totale dei lavori da eseguirsi.

Il Responsabile dei Lavori dovrà quindi designare il professionista che ha l’obbligo di redigere il Piano di Sicurezza e il fascicolo dell’opera. Dovrà inoltre eseguire un controllo sui documenti redatti dal professionista incaricato, portare a conoscenza delle imprese incaricate all’esecuzione dell’opera il Piano di Sicurezza e il fascicolo dell’opera oltre a comunicare a loro il nominativo del Coordinatore in materia di Sicurezza per la Progettazione ed Esecuzione dell’opera. Avrà inoltre il compito di verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa o lavoratore autonomo, attraverso la richiesta e valutazione di documentazione aziendale.

Bisogna precisare che la figura del Responsabile dei Lavori non va confusa con quella del Direttore dei Lavori, che si occupa del coordinamento dei lavori, regolata dalle nuove norme definite dal Codice appalti e dalle linee guida Anac.

Si tratta quindi di colui che ha il compito di sorvegliare i lavori e assicurarne la corretta esecuzione ed è incaricato della vigilanza degli impianti, così come previsto dal Progetto e dal Piano di Sicurezza.

In conclusione è bene ribadire e sottolineare che, in nessun caso, la nomina del CSP e del CSE esime il Responsabile dei Lavori dai propri obblighi ma, qualora egli fosse in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 e ove mai lo ritenesse opportuno, ha la facoltà di sostituire personalmente uno o entrambi i coordinatori nominati.

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