La Rinuncia alle Parti Comuni del Condominio

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Si può rinunciare alle parti comuni del condominio e, di conseguenza, sottrarsi alle spese di manutenzione?
La domanda in questione è stata più volte tirata in ballo dando adito a numerosi dubbi, facciamo chiarezza con i primi 3 commi dell’art. 1118 c.c.

  • Il diritto di ciascun condòmino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene.
  • Il condòmino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.
  • Il condòmino non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d’uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.

Pertanto solo laddove il condominio abbia particolari conformazioni o rare clausole contrattuali si possono fare altre tipologie di ragionamenti.
Resta il fatto dunque che, salvo rari casi isolati, ogni singolo condòmino è comproprietario di tutte le parti comuni dell’edificio, anche se non le usa, e pertanto deve contribuire alle relative spese.

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