Legge di Bilancio 2021 e Superbonus 110%: quali sono le novità introdotte?

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Durante l’anno 2020, con l’introduzione del Superbonus 110%, si è andato ad ampliare il panorama delle detrazioni fiscali già esistenti in materia di riqualificazione energetica.

A seguito dell’entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2020, n.178 (Legge di Bilancio 2021), l’iter normativo si arricchisce di un nuovo capitolo, all’interno del quale vengono approfonditi alcuni temi ed introdotti nuovi aspetti.

1) Nuove scadenze
La Legge di Bilancio 2021 proroga la scadenza del Superbonus 110% al 30 giugno 2022 per tutti gli edifici, con ulteriore estensione al 31 dicembre 2022, per i condomini e IACP che in data 22 giugno 2022 abbiano raggiunto il 60% (ovvero il 2° stato di avanzamento lavori – SAL -) dell’intervento previsto, ed al 30 giugno 2023, per i soli IACP che abbiano raggiunto il 2° SAL entro il 31 dicembre 20221.
Le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 vengono ripartite in 5 quote annuali, mentre saranno calcolate in 4 quote annuali le spese che ricadranno negli anni 2022 e 2023, negli eventuali casi sopracitati.
Vengono, inoltre, confermati per tutto l’anno 2021 anche gli altri bonus fiscali, tra cui il Bonus Facciate.

2) Nuovi beneficiari
All’interno del comma 9, lettera a)2, vengono introdotti nuovi beneficiari della detrazione fiscale. In particolare, questa novità risulta utile in quanto vengono ammessi al Superbonus 110% anche quei fabbricati di proprietà di un unico proprietario (o in comproprietà tra più persone fisiche) e composti da più unità distintamente accatastate, fino ad un massimo di quattro unità.
In altre parole: accedono alla detrazione anche gli edifici bifamiliari, trifamiliari e quadrifamiliari, i quali rappresentano un segmento importante dell’edilizia di tipo residenziale, anche se posseduti da un unico proprietario, che precedentemente erano rimasti esclusi dal Superbonus.

3) Nuovi interventi
Una delle novità di maggior rilievo riguarda sicuramente la possibilità di intervento sulle coperture di sottotetti non riscaldati. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa e vengono integrati all’interno dell’Articolo 119 comma 1, lettera a) della Legge 77/20203. Vale la pena porre l’attenzione sul fatto che questo tipo di intervento, seppur annoverato all’interno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache, non limita la definizione di superficie disperdente presente nel decreto. Ciò significa che la superficie di sottotetto non riscaldato, oggetto di intervento, non potrà essere computata all’interno del 25% di superficie disperdente lorda minima, che rappresenta uno dei requisiti di accesso al Superbonus 110%. La spesa sostenuta per l’intervento sul sottotetto, inoltre, rientra all’interno del massimale già previsto dal comma 1 per gli interventi di isolamento dell’involucro dell’edificio. Tale massimale, quindi, non subisce variazione nonostante l’introduzione del nuovo intervento.

Si aggiunge ai già noti interventi trainati, anche l’eliminazione delle barriere architettoniche che può essere incentivata al 110% in favore di portatori di handicap e di persone con età superiore a sessantacinque anni. Intervento quest’ultimo non soggetto a limiti di spesa.

Infine, l’installazione di impianti solari fotovoltaici, anch’essa detraibile al 110% se eseguita congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti”, può avvenire anche sulle strutture pertinenziali degli edifici4.

4) Nuovi limiti di spesa
Il Superbonus al 110% coinvolge anche l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, fermo restando che venga eseguita congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti”. La Legge di Bilancio 2021 modifica l’articolo 119, comma 8 della L. 77/2020, e va a definire in maniera più puntuale i massimali di spesa per l’installazione delle colonnine di ricarica:

  • 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o singole unità indipendenti in edifici plurifamiliari;
  • 1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomini per un massimo di 8 colonnine;
  • 1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomini per un numero di colonnine superiori a 8.

Tali limiti si intendono riferiti ad una sola colonnina per unità immobiliare.

5) Nuove definizioni
Contemporaneamente alla redazione dei primi decreti legge, emersero dei dubbi riguardanti delle definizioni, alcune delle quali hanno trovato chiarimento con l’evolversi della normativa.
Già per quanto riguarda la definizione di “accesso autonomo dall’esterno” l’articolo 119 del Decreto Rilancio, è stato integrato dalla Legge n.126/2020, la quale introduce il comma 1-bis5. La Legge di Bilancio 2021, implementando ulteriormente il comma 1-bis, chiarisce in maniera puntuale la definizione di unità immobiliare “funzionalmente indipendente”, come quell’unità che sia dotata di almeno tre impianti a scelta tra quello di approvvigionamento idrico, per il gas, per l’energia elettrica e di climatizzazione invernale. In questa maniera viene fugato un ulteriore dubbio, in quanto, menzionando l’impianto di “approvvigionamento idrico”, viene automaticamente escluso l’impianto fognario/smaltimento delle acque, il quale potrebbe non essere di proprietà esclusiva.


1 Art. 119 Legge 77/2020 – Comma 8-bis
Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.

2 Art. 119 Legge 77/2020 – Comma 9 a)
Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:
a. dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

3 Art. 119 Legge 77/2020 – Comma 1
La detrazione (…) si applica nella misura del 110 per cento (..) nei seguenti casi:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

4 Art. 119 Legge 77/2020 – Comma 5
Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

5 Art. 119 Legge 77/2020 – Comma 1-bis
(…) per “accesso autonomo dall’esterno” si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva.

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