Nuove Regole per le Riaperture e la Ripresa in Sicurezza dello Sport
Il Decreto Legge n.52 del 22 aprile 2021 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” introduce nuove disposizioni per la ripresa dello sport, come indicato negli articoli 5 e 6 del medesimo.
L’articolo 5, dedicato agli spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi, consente, a partire dal 1 giugno 2021, la presenza di pubblico agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale, riguardanti gli sport individuali e di squadra, con posti a sedere preassegnati e assicurando il distanziamento interpersonale. La capienza massima consentita non può eccedere del 25% la capienza massima autorizzata, non superando comunque i 1000 spettatori, per gli impianti all’aperto, e 500 per gli impianti al chiuso. Gli eventi e le competizioni sportive per le quali non siano garantiti questi requisiti, dovranno svolgersi senza la presenza di pubblico.
L’articolo 6 indica le date di riapertura, in zona gialla, per piscine, palestre e sport di squadra:
- a decorrere dal 26 aprile 2021 è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva, anche di squadra e di contatto, pur vietando l’utilizzo degli spogliatoi. Questo vale anche per le zone all’aperto di circoli sportivi, palestre, parchi o aree attrezzate;
- a decorrere dal 15 maggio 2021 sono consentite le attività di piscine all’aperto;
- a decorrere dal 1 giugno 2021 sono consentite le attività di palestre.
Le misure da adottare per la ripartenza delle attività sportive di cui sopra vengono indicate nel nuovo protocollo attuativo delle “linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” del 7 maggio 2021. Tutti i soggetti che frequentano o gestiscono, a qualsiasi titolo, (o che ne abbiano la responsabilità) siti sportivi, centri di attività motoria, palestre, piscine all’aperto, nonché tutti coloro che praticano attività sportiva, anche amatoriale, di squadra o di contatto, devono attenersi alle specifiche indicazioni riportate nelle linee guida.
Tra queste vi è, da parte del datore di lavoro/gestore del sito, la valutazione del rischio sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento all’ambiente sportivo, a seguito della quale si dovranno proporre misure di prevenzione e protezione finalizzate alla gestione del rischio di contagio all’interno del sito sportivo.
All’interno del sito si dovrà garantire il rispetto di prescrizioni igieniche di base, riportate nella locandina elaborata dal Dipartimento per lo Sport e allegata alle linee guida di cui sopra.
Queste prescrizioni dovranno essere ulteriormente integrate in base alla tipologia di attività.
Ad esempio nelle piscine pubbliche e private (con esclusione delle piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale), tra le varie misure integrative previste in aggiunta a quanto sopra, si dovrà:
- prevedere l’accesso agli impianti esclusivamente tramite prenotazione;
- prevedere percorsi divisi per l’ingresso e l’uscita;
- posizionare gli ombrelloni, o altri sistemi di ombreggio, in modo da garantire una superficie minima di 10 mq per ogni ombrellone;
- garantire, per le piscine ad uso natatorio, 7 mq di superficie di acqua a persona;
- disporre attrezzature, quali sedie a sdraio e lettini, in modo da garantire una distanza di almeno 1,5 m tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare;
- provvedere a una regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature;
- …….
Per la pratica di attività sportive all’interno di luoghi chiusi, come ad esempio palestre, sale fitness ecc. (anche situate all’interno di centri/circoli sportivi), tra le varie misure integrative si dovrà:
- individuare percorsi di ingresso e uscita differenziati;
- indossare obbligatoriamente la mascherina in qualsiasi momento, ad eccezione del momento specifico in cui si svolge attività fisica sul posto;
- mantenere obbligatoriamente una distanza minima di 1 metro, estendibile a 2 metri durante l’attività fisica;
- provvedere a una regolare pulizia e disinfezione, con opportuno prodotto igienizzante) delle aree di contatto di ciascun attrezzo dopo ogni utilizzo da parte dell’utente;
- igienizzare obbligatoriamente i tappetini di uso collettivo prima e dopo la sessione di allenamento;
- ……
Qualunque sia la tipologia di attività, si dovrà predisporre un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione, il cui mancato rispetto è punibile con sanzioni di legge.
A seguito di individuazione di un caso di COVID-19 all’interno del sito sportivo, il gestore, o altro personale dello staff, dovrà:
- contattare la ASL di competenza e seguirne tutte le indicazioni fornite;
- avvertire i clienti che hanno frequentato contemporaneamente gli spazi con la persona affetta;
- procedere alla sanificazione della struttura, se prescritta dalla ASL di competenza;
- tenere chiuso il sito in attesa della sanificazione.