Ormeggio Sicurezza sul Lavoro, le Nuove Regole
Per “servizio di ormeggio” si intendono le operazioni che assicurano le navi alle banchine, boe e piattaforme, inclusa la verifica della tenuta dei cavi durante la sosta. Solo il personale iscritto nel registro degli ormeggiatori, gestito dal comandante del porto, può svolgere questo servizio.
Il comandante del porto è colui che organizza il servizio di ormeggio, determinando il numero degli ormeggiatori necessari e verificando periodicamente la sicurezza e l’operatività. È possibile autorizzare collaborazioni tra società cooperative di diversi porti.
A partire dal 20 luglio, il DPR 19 aprile 2024, introduce l’accertamento dell’idoneità fisica per gli ormeggiatori, gestito dal Ministero della Salute, e riconosce i certificati europei conformi. La sorveglianza sanitaria è affidata al medico competente per tutelare la salute degli ormeggiatori, mentre la sicurezza sui luoghi di lavoro è vigilata secondo il Testo Unico di Sicurezza.