Sicurezza Antincendio: ulteriore proroga delle scadenze
Con la recente approvazione del decreto-legge 23 luglio 2021 – n. 105, la scadenza dello stato di emergenza epidemiologica Covid-19 è stata ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2021.
Di conseguenza, con la nuova Circolare n.779 del 9 settembre, si ufficializza un ulteriore aggiornamento delle proroghe degli atti amministrativi in scadenza, con particolare riferimento alla disciplina della sicurezza antincendio.
Pertanto, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la nuova data di cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2021), conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Sono comprese nella suddetta proroga tutte le scadenze dei quinquenni di riferimento per l’aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio (in scadenza naturale tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021), la cui durata può essere differita a 90 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza, ovvero al 31 marzo 2022.
Non potranno invece beneficiare della proroga i quinquenni di riferimento con scadenza naturale successiva al 31 dicembre 2021.