Sicurezza sul lavoro, le modifiche al Decreto Legislativo 81/2008
Per cercare di contrastare il fenomeno delle numerose morti bianche avvenute negli ultimi mesi è stato recentemente approvato il Decreto Legislativo 21 ottobre 2021, n. 146, che introduce Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
Il decreto è intervenuto nella normativa sulla sicurezza sul lavoro, modificando l’attuale Testo Unico della Sicurezza, in particolar modo sugli aspetti della vigilanza e delle sanzioni. “…le modifiche sono finalizzate a incentivare e semplificare sia l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza su lavoro sia il coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle norme prevenzionistiche”.
In seguito le novità più importanti:
• estensione competenze Ispettorato nazionale del lavoro e coordinamento con Asl nella vigilanza, con modifiche al DPCM del 21 dicembre 2007;
• diminuzione della percentuale di lavoratori in nero (dal 20% al 10% ) sufficiente alla sospensione dell’attività imprenditoriale;
• sospensione immediata e senza recidiva per illeciti gravi in materia di salute e sicurezza, impossibilità di contrattare con la PA, ripresa delle attività dopo ripristino condizioni di regolarità e pagamento sanzione, che sarà doppia con recidiva negli ultimi cinque anni.
L’Ispettorato nazionale del lavoro adotta dunque un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 % dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, come mostrato nella seguente tabella.
Oltre a quanto previsto dal Decreto 81/08 si applicano le seguenti sanzioni.
Fattispecie di violazione ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14 | IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA |
Mancata elaborazione del DVR | € 2.500 |
Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione | € 2.500 |
Mancata formazione ed addestramento | € 300 per ciascun lavoratore interessato |
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile | € 3.000 |
Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) | € 2.500 |
Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto | € 300 per ciascun lavoratore interessato |
Mancanza di protezioni verso il vuoto | € 3.000 |
Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno | € 3.000 |
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | € 3.000 |
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | € 3.000 |
Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti | € 3.000 |
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | € 3.000 |
Le somme aggiuntive sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.