Valutazione Tecnico Professionale delle Imprese ai Sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/08

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Il Decreto Legislativo 81/08, aggiornato con il Decreto Legislativo 106/09, pone a carico del Committente l’obbligo di valutare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese che a vario titolo operano all’interno dei cantieri temporanei e mobili (imprese affidatarie, imprese esecutrici, lavoratori autonomi).

A tal proposito l’allegato XVII del citato D.Lgs. 81/08 e s.m.i. dovranno rispettare quanto appresso riportato.


” 01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97.
1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese
affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto.
b) documento di valutazione dei rischi (DVR ndr) di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo.
c) documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del presente decreto legislativo.
2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto.
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali.
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione.
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo.
e) documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007.
3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2. “

Da un prima lettura dell’allegato XVII sopra riportato sembra che gli adempimenti per le imprese siano ridotti a quattro punti comunque fondamentali per valutarne l’idoneità tecnica. A parere dello scrivente però l’idoneità tecnico professionale di un impresa che a vario titolo opera in cantiere non può prescindere da aspetti quali la formazione del personale, il grado di adeguatezza di macchine, attrezzature, sostanze chimiche utilizzate durante le varie attività lavorative. È evidente che tali aspetti hanno un impatto rilevante per la sicurezza nei cantieri edili e in genere in tutti i luoghi di lavoro ove si effettuano attività cedute in appalto a terzi. Pertanto spetterà al Committente richiedere e valutare specificatamente:

  • gli attestati di informazione e formazione del personale nel rispetto degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Accordo Stato-Regioni del 21/11/2011);
  • gli attestati di informazione e formazione degli addetti alla gestione delle emergenze antincendio e di primo soccorso;
  • l’organigramma aziendale per la sicurezza, con l’individuazione nominativa dei soggetti quali Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza;
  • i giudizi d’idoneità sanitaria dei lavoratori aziendali o almeno di quelli che prenderanno parte alle lavorazioni di cantiere;
  • elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) con relative schede di consegna ai lavoratori che ne faranno uso;
  • l’elenco delle macchine, attrezzature e impianti utilizzati dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice in cantiere;
  • schede di sicurezza delle sostanze chimiche utilizzate, specie se queste sostanze possano trasmettere a terzi rischi derivanti dalla loro manipolazione.

Infine si vuole sottolineare come il processo di valutazione dell’idoneità tecnico professionale è un aspetto essenziale nella corretta scelta delle imprese esecutrici delle specifiche attività lavorati. Lo stesso processo deve essere considerato preliminare ad ogni specifico appalto: solo in questo modo si riuscirà a dare il giusto peso alla sicurezza negli appalti (siano essi relativi a cantieri edili o meno) riuscendo quindi a valorizzare le imprese che credono in questa filosofia.

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