Violazioni degli adempimenti di sicurezza obbligatori e sospensione attività.

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Quelle che erano le disposizioni del DL 146/2021, fornite dall’Ispettorato Nazionale per il Lavoro, sono state convertite in Legge 215/2021 e a tutti gli effetti rappresentano le nuove indicazioni sul tema degli obblighi riguardanti la sicurezza sul lavoro e chiariscono in modo incontrovertibile la pena a cui l’attività imprenditoriale va incontro in caso di violazione: la sospensione immediata dell’attività stessa.

Nel dettaglio i punti fondamentali da rispettare per evitare la sospensione sono i seguenti:

  • Mancata elaborazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)
  • Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione
  • Mancata formazione e addestramento del personale in materia di sicurezza
  • Mancato servizio di prevenzione e protezione, e relativa nomina del responsabile
  • Mancata elaborazione POS (Piano Operativo di Sicurezza)
  • Mancata fornitura DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) anti caduta
  • Mancanza di protezioni verso il vuoto
  • Mancanza di armature di sostegno
  • Lavori in prossimità di linee elettriche senza misure di protezione
  • Presenza di conduttori in tensione non protetti, e relativa mancanza di protezione idonea del lavoratore
  • Mancata protezione contro contatti diretti ed indiretti
  • Omessa vigilanza su rimozione o modifica di dispositivi di sicurezza, segnalazione o controllo

Nello specifico il Decreto prevede che l’ispettore debba disporre la sospensione dell’attività fintanto che le violazioni rilevate nono siano sanate, e precisa che il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione debba essere punito con arresto fino a sei mesi.

È da precisare che non esiste distinzione tra i punti elencati e che la mancanza di anche uno solo di questi faccia si che il provvedimento di sospensione dell’attività venga emanato.

Inoltre la complessità e lungaggine delle procedure per adempiere alle violazioni eventualmente contestate fa si che il danno per un’eventuale sospensione, in termini aziendali, sia elevatissimo.

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