Sicurezza sul lavoro, le modifiche al Decreto Legislativo 81/2008

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Per cercare di contrastare il fenomeno delle numerose morti bianche avvenute negli ultimi mesi è stato recentemente approvato il Decreto Legislativo 21 ottobre 2021, n. 146, che introduce Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Il decreto è intervenuto nella normativa sulla sicurezza sul lavoro, modificando l’attuale Testo Unico della Sicurezza, in particolar modo sugli aspetti della vigilanza e delle sanzioni. “…le modifiche sono finalizzate a incentivare e semplificare sia l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza su lavoro sia il coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle norme prevenzionistiche”.

In seguito le novità più importanti:
• estensione competenze Ispettorato nazionale del lavoro e coordinamento con Asl nella vigilanza, con modifiche al DPCM del 21 dicembre 2007;
• diminuzione della percentuale di lavoratori in nero (dal 20% al 10% ) sufficiente alla sospensione dell’attività imprenditoriale;
• sospensione immediata e senza recidiva per illeciti gravi in materia di salute e sicurezza, impossibilità di contrattare con la PA, ripresa delle attività dopo ripristino condizioni di regolarità e pagamento sanzione, che sarà doppia con recidiva negli ultimi cinque anni.

L’Ispettorato nazionale del lavoro adotta dunque un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 % dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, come mostrato nella seguente tabella.
Oltre a quanto previsto dal Decreto 81/08 si applicano le seguenti sanzioni.

Fattispecie di violazione ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14 IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA
Mancata elaborazione del DVR € 2.500
Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione € 2.500
Mancata formazione ed addestramento € 300 per ciascun lavoratore interessato
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile € 3.000
Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) € 2.500
Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto € 300 per ciascun lavoratore interessato
Mancanza di protezioni verso il vuoto € 3.000
Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno € 3.000
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi € 3.000
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi € 3.000
Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti € 3.000
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo € 3.000

Le somme aggiuntive sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.

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